Nell’ambito della preparazione e del deposito di istanza per l’ammissione a concordato preventivo, l’avvocato deve rilevare, in forza del mandato ricevuto, le criticità della proposta concordataria idonee a comprometterne l’esito ed incidenti sulla sua fattibilità giuridica; lo stesso è quindi tenuto anche a dissuadere l’imprenditore dal deposito di una domanda non conforme al modello giuridico di riferimento.
La mancata osservanza di tali obblighi, derivanti dal mandato professionale ricevuto, costituisce violazione (anche grave) della diligenza e della perizia qualificata, doveri di controllo e di coordinamento degli altri professionisti e di informazione imposti dalla particolare diligenza qualificata ex art. 1176 co. II c.c., nonché dei doveri generali di diligenza, ove tali violazioni si risolvano nel deposito di una domanda di concordato che già ab origine appare manifestamente priva di fattibilità giuridica.
Tribunale di Monza, sez. II Fall., decreto del 10 marzo 2020