In tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi ed è onerato di documentare l’andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, riferendosi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione.
Cassazione Civile, 17 aprile 2020, n. 7895
- Written by: sandulli
- Data pubblicazione: maggio 1, 2020
- Tags: Diritto bancario