La questione della nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio riguarda la corretta costituzione del rapporto processuale e, quindi, deve essere valutata prima di quella concernente la competenza, la quale presuppone pur sempre l’instaurazione di un valido contraddittorio tra le parti; ne consegue che la decisione del giudice del merito, dichiaratosi incompetente nonostante una delle parti non fosse stata regolarmente convenuta, è censurabile con il mezzo del regolamento di competenza poiché anche l’integrità del contraddittorio attiene “in modo diretto e necessario alla competenza.
Cassazione Civile, 12 marzo 2020, ordinanza n. 7055