Nonostante il provvedimento del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia, al punto n. 9, disponga che la censura riguarda lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, ovvero la garanzia rilasciata da un fideiussore a beneficio di ogni obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca (cd. fideiussioni omnibus), deve ritenersi che la nullità colpisca anche le fideiussioni specifiche ripetenti il medesimo schema ABI vietato, atteso che la Banca d’Italia, nel censurare l’intesa ABI, ha fatto riferimento alle condizioni generali di contratto da applicare alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” in generale (vedasi punto 91 del provvedimento n. 55/2005).
Ad ogni modo, nulla impedisce al Giudice di ritenere illegittimo tale schema contrattuale quando applicato ad altri tipi di fideiussione, anch’esse poste in essere in violazione del citato articolo 2 della legge n. 287/90.
Tribunale di Matera, 6 luglio 2020, sentenza n. 329