“In tema di pignoramento immobiliare, l’erronea indicazione dei dati catastali dell’immobile pignorato non dà luogo a nullità dell’atto nella misura in cui tale errore – nella specie limitato alla sola lettera identificativa del subalterno – non determina incertezza assoluta circa l’identificazione dell’oggetto della vendita forzata, essendo stato tempestivamente rilevato dal giudice dell’esecuzione o dai suoi ausiliari e corretto nella perizia di stima ovvero nell’avviso di vendita”.
Tale decisione è stata resa dalla Suprema Corte in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali laddove non si ravvisi alcuna incertezza sull’identificazione del bene sottoposto ad esecuzione.
L’errore formale contenuto nell’atto di pignoramento – consistente nella erronea indicazione della lettera del subalterno – è stato, infatti, immediatamente rilevato dal Giudice e, successivamente corretto nella perizia di stima e nell’avviso di vendita.
Cassazione Civile, Sezione VI, 15 settembre 2020, sentenza n. 19123