Con la recentissima ordinanza n. 20379, la Sesta Sezione Civile ha rassegnato alcuni principi di diritto in tema di cessione di credito. In particolare:
- la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco ex 58 TUB, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. n. 4116/2016 e n. 24798/2020);
- la titolarità del credito in capo al cessionario può provarsi con l’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché, tuttavia, gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare “senza incertezze” i rapporti oggetto della cessione (Cass. n. 15884/2019).
Cassazione Civile, VI Sezione, 28 giugno 2022, ordinanza n. 20739
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