In tema di rapporti bancari, anche gli estratti conto possono rientrare nel perimetro applicativo (oltre che dell’art. 2220 cod. civ., pure) dell’art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993. La limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria (oggi espressa nell’art. 119, comma 4, da ultimo citato) corrisponde ad un principio generale (cfr. art. 2220 cod. civ.), che, in quanto tale, non può che trovare applicazione, evidentemente, anche per i contratti conclusi anteriormente all’entrata in vigore del menzionato d.lgs. e, ancor prima, della legge n. 154 del 1992, in quest’ultimo poi trasfusa.
In altre parole, sia l’esistenza dell’obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l’applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura di tali norme (codicistica e di legislazione speciale) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità di cui si è dato conto, né può esserci spazio per una loro interpretazione che affermi l’obbligo ed escluda al tempo stesso l’applicazione del termine; d’altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l’obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti.
Cassazione Civile, 29 novembre 2022, ordinanza n. 35039
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