In tema di “contestazioni alla CTU svolte con le note di trattazione scritta e criteri di sinteticità e chiarezza delle stesse”, la Corte ha accolto il primo motivo di ricorso con cui è stata dedotta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 61,191 e 196 c.p.c., così motivando sul punto “La Corte territoriale non ha esaminato gli ‘ulteriori rilievi svolti nei confronti della consulenza tecnica in sede di note di trattazione scritta […] in quanto tardivi e irrituali’; ha rilevato che tali note di trattazione scritta non rispettassero il requisito di brevità, configurandosi come note conclusionali non autorizzate in violazione del diritto di difesa e di contraddittorio; ne ha affermato l’inammissibilità sul rilievo che il c.t.u. avesse confutato convincentemente le osservazioni del consulente di parte formulate nell’ambito della procedura di cui all’art. 195, comma 3, cod. proc. Civ., come modificato dall’art. 46, comma 5, l. 69 del 2009, che consente lo scambio delle bozze delle osservazioni di parte in un’ottica di celerità processuale”.
La S.C. ha quindi ritenuto errata la decisione del Giudice di appello nella parte in cui ha considerato tardive ed irrituali le doglianze afferenti la CTU sollevate con le note di udienza in quanto “Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d’ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all’attendibilità e alla valutazione della risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio”.
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