L’usura nei rapporti di conto corrente, è rilevabile solo successivamente alla stipulazione del contratto, in quanto, a differenza del mutuo, concorrono alla formazione del TEG, costi e fattori, che durante il rapporto variano, determinando oscillazioni del tasso effettivo globale, che pertanto, solo durante il corso del rapporto può sconfinare oltre il tasso-soglia usurario. Inoltre, a differenza dei contratti di mutuo per i quali il tasso pattuito rimane uguale per tutta la durata del rapporto, per i contratti di conto corrente il tasso può essere suscettibile di modifiche, anche unilaterali, da parte della banca e pertanto, per questi non si può mai parlare di usura sopravvenuta ma sempre di usura contrattuale (massima non ufficiale).
Cassazione Civile, I sezione, 29 novembre 2022, ordinanza n. 35118
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