“In funzione dell’applicazione dell’art. 1956 cod. civ., se nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell’apertura del rapporto non conseguente all’erogazione di ulteriore credito, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, nel momento in cui viene a conoscenza di tale significativo peggioramento determinato dall’assunzione da parte del debitore principale di debiti di pregressi debiti di terzi verso la banca medesima (nel caso di specie, per effetto di conferimento al debitore principale di azienda fatto da un terzo, a sua volta debitore della banca) è tenuta, a tutela dell’interesse del fideiussore per obbligazioni future, inconsapevole di tale peggioramento, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede e in attuazione del dovere di salvaguardia dell’altro contraente, a porre immediatamente termine al rapporto bancario impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l’esposizione debitoria, ovvero ad avvisare il fideiussore di tale significativo peggioramento, pena la perdita di efficacia della garanzia: tale dovere sorge solo nel momento in cui la banca abbia consapevolezza di tale significativo peggioramento”.
Cassazione Civile, prima sezione, 17 febbraio 2023, ordinanza n. 5017
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