In tema di “frammentarietà degli estratti conto depositati dal correntista”, richiamati gli orientamenti formatisi in seno alla giurisprudenza di legittimità sul punto e, segnatamente, Cass. 30822/2018 e Cass. 11543/2019, la Suprema Corte, dopo aver ribadito che la prova dei movimenti del conto può desumersi anche “aliunde” (Cass. 29190/2020), ha affermato che:
“Se da un lato questo Collegio intende dare continuità al principio di diritto sopra enunciato secondo cui l’incompleta produzione degli estratti conto non è elemento ostativo alla rideterminazione del saldo del conto corrente, ove i movimenti contabili dello stesso possano comunque desumersi da altri elementi di prova parimenti idonei a fornire indicazioni certe e complete che giustifichino il saldo maturato nel periodo privo degli estratti conto, dall’altro, non può pervenirsi alla stessa conclusione nel caso in cui – come quello di specie – la documentazione bancaria prodotta dal correntista sia frammentaria, in quanto caratterizzata da periodi “coperti” dagli estratti conto, intervallati da altri in cui non sono documentate le operazioni compiute, né le movimentazioni del conto corrente possano desumersi da altri elementi di prova. In tale ipotesi, la rideterminazione del saldo non potrebbe avvenire che utilizzando criteri presuntivi od approssimativi, come tali non ammissibili”.
Cassazione Civile, Sez. I, 19 luglio 2021, ordinanza n. 20621
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