“[…] La nullità dell’operazione nel suo complesso per effetto della violazione delle disposizioni di all’art. 2358 c.c. travolge qualsiasi richiesta restitutoria ex art. 2033 c.c. delle somme erogate a mutuo, non residuando alcun indebito da restituire all’emittente, dato che tale posta di credito si annulla contabilmente in considerazione della speculare posta di credito del cliente legata alla restituzione della somma impiegata per l’acquisto delle azioni di pari importo del mutuo: cioè, se in forza della nullità del finanziamento la banca vanta un credito restitutorio del capitale versato dal cliente, costui in forza della nullità dell’acquisto delle azioni vanta un credito restitutorio delle somme versate quale prezzo delle azioni […]”.
Tribunale Padova, 16 Luglio 2020
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Fonte Ilcaso.it