Il curatore fallimentare è legittimato ad agire nei confronti della Banca in caso di “abusiva concessione di credito” – per tale intendendosi la condotta illecita della banca che abbia concesso (o continui a concedere) incautamente credito in favore dell’imprenditore che versi in stato di insolvenza o comunque di crisi conclamata – al fine di ottenere il risarcimento del danno cagionato alla società e ai suoi creditori, ravvisabile nell’aggravamento dello stato di dissesto e delle perdite generate dalle nuove operazioni in tal modo favorite.
Cassazione civile, III sezione, 18 gennaio 2023, ordinanza n. 1378
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