Le Sezioni Unite sul “Mutuo con deposito cauzionale”

Le Sezioni Unite Civili – in relazione alla questione rimessa dal Tribunale di Siracusa con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. del 31/7/2024 – hanno pronunciato il seguente principio:

«Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l’obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto».

Cassazione Civile, Sezioni Unite, 6 marzo 2025, sentenza n. 5968

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