L’omessa o erronea indicazione degli elementi formali del precetto (ex art. 480 c. 2 c.p.c.) non ne determina automaticamente la nullità, se l’esigenza d’individuazione del titolo esecutivo risulti soddisfatta da altri elementi contenuti nel precetto stesso come, ad esempio, l’indicazione dell’autorità promanante, la data di emissione del decreto ingiuntivo, la data di notifica del precetto. Pertanto, la validità dell’atto di precetto va valutata in virtù del principio di conservazione, che impedisce la pronuncia di qualsiasi nullità in presenza di omissioni meramente formali, che non precludono al debitore di sapere chi sia il creditore, quale sia il credito e quale sia il titolo che lo sorregga.
Cassazione Civile, 28 gennaio 2020, sentenza n. 1928.
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- Data pubblicazione: gennaio 28, 2020
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