Con la sentenza n. 25928/2023 la Corte di Cassazione statuisce un importante principio in tema di azione revocatoria affermando che nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per declaratoria di inefficacia dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neanche proprietario dei beni costituiti nel fondo, in qualità di beneficiario dei relativi frutti destinati a soddisfare i bisogni della famiglia ed anche destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all’accoglimento della domanda revocatoria. Il fatto di essere destinatario di effetti sfavorevoli rende tale parte legittimata passivamente alla domanda di revocatoria e quindi, se del caso, soccombente.
“In tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso”.
Cassazione Civile, terza sezione, 5 settembre 2023, ordinanza n. 25928
Per approfondimenti, clicca qui