Le Sezioni Unite civili, pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: “I Contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge succitata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia comprovata, una diversa volontà delle parti “
Cassazione Civile, Sezioni Unite, 30 dicembre 2021, sentenza n. 41994
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